Dal 1 Gennaio 2019 entra in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica dalla quale rimangono esclusi i soggetti in regime Forfettario, Minimi e piccoli agricoltori. Per tutti gli altri soggetti obbligati alla fatturazione elettronica sono da escludersi le operazioni in acquisto e in vendita verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, pertanto tutte le fatture Cee ed Extra Cee.
In seguito all'abrogazione dello Spesometro, a causa della fatturazione elettronica, si è reso necessario introdurre un nuovo adempimento per la comunicazioni di tali operazioni transfrontaliere escluse dal nuovo obbligo.
Entra quindi in gioco l'adempimento cosiddetto "Esterometro".
Vediamo come funzionerà.
L'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n.127/2015 sancisce l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato." Con l'abrogazione dello Spesometro, in quanto l'Agenzia delle Entrate acquisirà da gennaio 2019 in modo autonomo i dati delle fatture emesse e ricevute attraverso lo SDI, sarà introdotto il c.d. Esterometro.
Pertanto per le fatture emesse e ricevute relative ad operazioni nei confronti di soggetti non stabiliti viene disposto che "i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione."
E' proprio all'interno del provvedimento n. 89757 del 30/04/2018 che si trovano tutte le indicazioni relative alla trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. Più dettagliatamente al punto 9.1 viene stabilito che per le operazioni di cessioni di beni e/o servizi effettuati e ricevuti, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, gli operatori Iva residenti devono trasmettere:
- i dati identificativi del Cedente/Prestatore
- i dati identificativi del Cessionario/Committente
- la data del documento relativo all'operazione
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti)
- il numero del documento
- la base imponibile, l'aliquota iva applicata e relativa imposta oppure la tipologia dell'operazione se non soggetta a iva
Successivamente al punto 9.3 viene stabilito che il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse è l'ultimo giorno del mese successivo alla data del documento emesso.
In relazione alla comunicazione dei dati relativi alle fatture passive, l'adempimento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese seguente a quello della data di ricezione.
Questo provvedimento ha poi specificato che per la data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione iva.
L'ultimo punto del provvedimento del 30 aprile 2018 garantisce la facoltà di poter emettere le fatture transfrontaliere in modalità elettronica compilando il campo codice destinatario con il codice convenzionalmente riconosciuto "XXXXXXX" (lettera X per 7 volte). Contemporaneamente nel campo "identificativo fiscale iva" occorre inserire la partita iva comunitaria del cliente mentre se si tratta di soggetti Extra UE occorre inserire in tale campo il codice "OO 99999999999".
Con l'invio di fatture elettroniche anche verso questi soggetti CEE e/o Extra UE permetterà di essere esonerati dalla nuova comunicazione "Esterometro" per le sole operazioni relative a fatture emesse.
Resta fermo l'obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere per tutte le fatture di acquisto presso Paesi esteri.